La mediazione civile e commerciale

Scritto il 11 marzo 2011 – 11:42 | da admin |

La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il mediatore

Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.

Il registro degli organismi di mediazione

La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.

Gli ordini professionali

Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia

Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia.

I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.

Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda.

Consob e Banca d’Italia

Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito anche davanti alle Camere di conciliazione della Consob o all’Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d’Italia.

Tipi di mediazione

La mediazione può essere:

- facoltativa, e cioé scelta dalle parti

- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione

- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione

Mediazione obbligatoria

Dal 20 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Provvedimenti giudiziali urgenti

Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.

Procedimento di mediazione

La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti possono scegliere liberamente l’organismo.

In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.

In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.

Mediazione durante il processo

Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.

Durata della mediazione

Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di 4 mesi.

Esito della mediazione

L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.

Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.

Proposta del mediatore

Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.

Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede.

Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

Riservatezza

Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo

Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata

Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.

Spese della mediazione

Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministro della giustizia per gli organismi di mediazione pubblici.

Gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono essere approvate dal Ministro della giustizia.

La mediazione è gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio: in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.

Agevolazioni fiscali

Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di 500 euro.

In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.

(fonte: sito web Ministero della Giustizia)

La strada della mediazione soluzione contro gli sfratti

Scritto il 14 maggio 2012 – 15:43 | da admin |

L’Arena.it – Home – Provincia

La strada della mediazione soluzione contro gli sfratti


GREZZANA. Un interessante appuntamento domani al Centro «Turri»

Spiazzi: «Introdotta nel 2010 si sta rivelando strumento utile per evitare le lungaggini del processo» (leggi tutto: L’Arena.it)

La mediazione obbligatoria si estende a condominio e incidenti

Scritto il 10 aprile 2012 – 14:45 | da admin |

Albenga Corsara – La mediazione obbligatoria si estende a condominio e incidenti

In attesa che la giustizia civile riduca i tempi biblici di definizione delle cause, i savonesi, dopo qualche iniziale diffidenza, guardano oggi con interesse alla giustizia alternativa, che consente di risolvere le controversie senza ricorrere all’intervento della magistratura, in modo rapido, poco costoso e rispettoso dei diritti delle parti. Mediazione che oggi ha una marcia in più: la procedura è diventata obbligatoria dal 20 marzo scorso, (oltre che per le materie già previste come obbligatorie dalla normativa vigente, fra le quali si evidenziano diritti reali, locazioni, contratti assicurativi, bancari e finanziari, responsabilità medica, successioni ereditarie, ecc.) anche per le liti condominiali e per il risarcimento del danno a seguito di incidenti della strada o in mare.

Delicato e fondamentale è il ruolo della Camera di Conciliazione/Mediazione costituita presso la sede della Camera di Commercio di Savona, terreno “neutrale” per definizione e quindi ideale per ristabilire il dialogo tra le parti e giungere velocemente alla definizione condivisa di un conflitto, anche contando sul valore aggiunto dei mediatori professionali che l’Ente camerale mette a disposizione. (leggi tutto: Albenga Corsara)

Presentati i dati di un anno di Mediazione obbligatoria e le novità entrate in vigore nei giorni scorsi.

Scritto il 30 marzo 2012 – 10:02 | da admin |

Presentati i dati di un anno di Mediazione obbligatoria e le novità entrate in vigore nei giorni scorsi. | Civita News

In Camera di Commercio il punto di incontro per le controversie Stipulata la Convenzione per il risarcimento da danno medico, la prima in Italia tra Ente camerale e Ordine dei Medici.

 “La tua causa in buone mani”. Così recita la campagna informativa della Camera di Commercio di Viterbo in occasione della piena applicazione della normativa sulla Mediazione obbligatoria, estesa da qualche giorno in materia di condominio e risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 28/2010. Viene così completato il ventaglio di discipline entrato in vigore il 21 marzo dello scorso anno con la Mediazione obbligatoria per diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo della stampa o da altro mezzo di pubblicità già in vigore.  (Leggi tutto: Civita News)

Da oggi obbligo mediazione per incidenti e liti condominiali

Scritto il 20 marzo 2012 – 07:55 | da admin |

Da oggi obbligo mediazione per incidenti e liti condominiali – Cronaca – L’Eco di Bergamo – Notizie di Bergamo e provincia

Da martedì 20 marzo mediazione obbligatoria anche per sinistri stradali e liti condominiali. I due contenziosi civili si vanno ad aggiungere ad altri 11 già precedentemente dichiarati obbligatori, portando così a 13 la quota totale delle macroaree interessate e facendo fare un ulteriore passo in avanti a questo decreto del Governo.(leggi tutto: L’Eco di Bergamo)

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Scritto il 12 marzo 2012 – 17:46 | da admin |

La mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari – Tidona e Associati

La mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari

Di Valerio Sangiovanni, Avvocato

 

12 marzo 2012

 

SOMMARIO: 1. L’obbligo di mediazione in generale. – 2. Le materie oggetto di mediazione obbligatoria e le mediazioni speciali. – 3. I contratti bancari in generale. – 4. Conti correnti, mutui e strumenti di pagamento. – 5. La deliberazione CICR e la mediazione speciale in materia bancaria. – 6. Le caratteristiche e la natura della decisione dell’arbitro bancario finanziario. (leggi tutto: La mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari – Tidona e Associati)

Vieni avanti mediatore

Scritto il 6 marzo 2012 – 11:08 | da admin |

Vieni avanti mediatore – Opinioni

Vieni avanti mediatore

Fatta la legge manca la cultura del ricorso alla mediazione civile che però garantisce vantaggi a imprese e cittadini

di Angeloantonio Russo, professore associato all’Universita’ Lum Jean Monnet e membro del Cresv Bocconi, il Centro di ricerche su sostenibilita’ e valore

Mediazione, conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie: termini che ultimamente sono alla ribalta dell’informazione. Di rado però tali concetti sono stati approfonditi con lo scopo di chiarire a cittadini e imprenditori la loro importanza e le conseguenti opportunità.

La mediazione è un istituto giuridico volto alla risoluzione delle controversie giudiziarie. A partire dal marzo 2011 la mediazione è entrata di diritto a far parte della vita dei cittadini e degli imprenditori italiani. Il legislatore ha sancito l’obbligo del ricorso alla mediazione, a cui, se fosse necessario, potrà seguire la tradizionale strada giudiziaria. In altri termini, due o più parti che hanno una controversia da risolvere devono avviare un tentativo di mediazione prima di procedere con una causa civile. La volontà del legislatore è duplice: da un lato, liberare i tribunali dal peso di molteplici procedure (gli ultimi dati parlano di circa 6 milioni di cause pendenti); dall’altro, consentire alle parti di arrivare a una soluzione in tempi rapidi e con sforzi minori: economici, personali e organizzativi. Se, dunque, le problematiche e tempistiche della giustizia italiana sono sotto gli occhi di tutti, non altrettanto si può dire degli onori e oneri della mediazione. Il cittadino o l’imprenditore che oggi ha una controversia ha l’opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione, sostenendo un costo definito dalla normativa e rapportato al valore della controversia. L’organismo nominerà un mediatore che ha il compito di agevolare il dialogo fra le parti. Oggi è proprio la scarsa capacità o volontà delle parti di instaurare un dialogo e di concentrarsi sui reali problemi che sono alla base di una controversia. (leggi tutto: http://www.viasarfatti25.unibocconi.it)

A marzo conciliazione obbligatoria anche per le liti condominiali

Scritto il 28 febbraio 2012 – 12:39 | da admin |

A marzo conciliazione obbligatoria anche per le liti condominiali – ilQuotidiano.it

Con il recentissimo “Decreto Sviluppo”, il Ministro della Giustizia ha ribadito che verrà espressamente potenziata la “mediazione delegata” per cui si stima un grande futuro per la professione di “Mediatore Civile” che, già dal prossimo 20 Marzo, avrà una sorta d’impennata con la cosiddetta fase 2, che prevede appunto l’obbligatorietà della preventiva mediazione, anche per liti condominiali (che anche nel Piceno sono un’infinità) e per quelle relative ai risarcimenti danni derivanti dalla circolazione stradale.(leggi tutto: www.ilquotidiano.it)

Un’alternativa condizionata da un fallimento – Il Sole 24 ORE

Scritto il 20 febbraio 2012 – 11:14 | da admin |

Un’alternativa condizionata da un fallimento – Il Sole 24 ORE

Esiste un enorme divario fra le cifre preventivate e quelle rilevate: è quanto ci dice il primo bilancio della conciliazione obbligatoria, ormai avviata a compiere un anno.La relazione allo schema di quello che sarebbe poi diventato il decreto legislativo 28 del 2010 stimava, infatti, in un milione all’anno il numero delle controversie «per le quali è possibile prevedere l’esperimento del procedimento di mediazione pena l’improcedibilità della domanda giudiziale».

Certo, i numeri del 2011 e di questo primo trimestre sono destinati ad aumentare e di molto con l’estensione della conciliazione obbligatoria alle controversie da incidente stradale e a quelle condominiali. Ma è difficile credere che il nuovo istituto diverrà solo per questo una panacea per i mali della giustizia civile. Perché anche supponendo che le percentuali di raggiungimento dell’accordo finora registrate resistano all’impatto delle nuove controversie, avremo meno di un quinto di esse che saranno conciliate davanti al mediatore.

A parte i dubbi di legittimità costituzionale sollevati e in attesa di una risposta, forse non valeva la pena di introdurre l’obbligatorietà della mediazione, se l’unico scopo è quello di trovare un’alternativa quantitativamente consistente all’amministrazione della giustizia ordinaria.

Eppoi, non tutte le conciliazioni sono uguali. Ci sono conciliazioni cattive e buone. Sono cattive quelle che hanno un contenuto iniquo in quanto non rispecchiano la realtà dei rapporti tra le parti, ma favoriscono ingiustamente una di esse, che ha in mano una qualche arma sotto la cui minaccia l’altra si convince a conciliare. Sono buone le conciliazioni che fanno ottenere alla parte tutto quello cui ha diritto, o almeno ci si avvicinano, se ci si trova di fronte a una lite da pretesa insoddisfatta, ovvero le conciliazioni che riescono a trovare un soddisfacente punto di equilibrio tra le parti, se ci si trova di fronte a una lite da pretesa contestata. (leggi tutto: www.ilsole24ore.com)

La mediazione in materia condominiale entrerà in vigore il prossimo 21 marzo

Scritto il 15 febbraio 2012 – 08:10 | da admin |

La mediazione in materia condominiale entrerà in vigore il prossimo 21 marzo: alcune indicazioni utili

Il conto alla rovescia è iniziato o meglio, è entrato nella sua fase finale. Il 21 marzo 2012, salvo improbabili proroghe o anticipazioni, entrerà in vigore la mediaconciliazione obbligatoria anche in materia di condominio negli edifici? Di che cosa si tratta? Ai sensi del primo comma dell’art. 5 d.lgs n. 28 del 2010

Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita’ medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale. L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e’ gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.(leggi tutto: www.condominioweb.com)

Conciliazione, un’opportunità per risolvere le liti condominiali

Scritto il 8 febbraio 2012 – 08:56 | da admin |

Città della Spezia

Un tribunale meno carico di lavoro, con miglioramento dei tempi di giustizia anche delle vertenze inevitabili e in generale più tempo a disposizione di chiunque, questa la strada indicata dall’istituto della conciliazione.(leggi tutto: www.cittadellaspezia.com)